20. Scioglimento, Devoluzione dei Beni

   
       

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. Qualsiasi decisione di scioglimento dovrà essere presa dal Congresso nazionale con la maggioranza dell'80% dei soci "aventi diritto". In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662e successive modificazioni e integrazioni.

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