16. Collegio dei Probiviri

 
   

Il Collegio dei Probiviri si compone di due membri effettivi e del Presidente, eletti dal Congresso nazionale tra i soci aventi diritto di voto. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto a compenso salvo il rimborso di eventuali spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Al Collegio dei Probiviri spetta la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'applicazione dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci, che possono formare oggetto di controversia. I Probiviri decidono quali arbitri, amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, i soci e il Congresso nazionale sono tenuti al rispetto delle decisioni del Collegio dei Probiviri. I Probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, ai Congressi e alle riunioni del Comitato Nazionale. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.

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