10. Deliberazione Congresso Nazionale

 
   

Le deliberazioni del Congresso nazionale tanto ordinarie quanto straordinarie, sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, esclusi i minorenni, ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole   di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Congresso nazionale stesso.

     
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